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Interdizione e inabilitazione

COS'È

 

► INTERDIZIONE

La pronuncia di interdizione giudiziale è emessa nell’interesse di persone maggiorenni o di minori emancipati - i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi - quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione[1].

N.B. può essere interdetto (ex art. 416 c.c.) anche il minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età e la misura di interdizione avrà effetto dal giorno in cui il minore raggiungerà la maggiore età.

 

► INABILITAZIONE

L’inabilitazione è invece prevista:

  • Per le persone maggiorenni che si trovino in condizioni di infermità di mente non talmente gravi da dare luogo all'interdizione;

          N.B.: può essere inabilitato anche il minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età e la misura di inabilitazione avrà effetto dal giorno in cui il minore raggiungerà la maggiore età.

  • Per chi – per prodigalità – espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • Per chi – per abuso abituale di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti - espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • Per i sordomuti e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia, che non abbiano ricevuto un’educazione specifica e, pertanto, che siano del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Artt. 414 e ss. del Codice Civile;
  • Artt. 712 e ss. Del Codice di Procedura Civile
CHI PUO'RICHIEDERLO

Si ricorda che il processo di interdizione/inabilitazione deve essere promosso, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato:

  • dal coniuge
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore

Tale procedimento si conclude con una sentenza del Tribunale.

Una volta emessa tale sentenza, il tutore/curatore viene nominato dal Giudice Tutelare, venendo individuato preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

In particolare, può essere nominato tutore/curatore:

  • Il coniuge (o la persona stabilmente convivente,
  • I parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;

Il tutore/curatore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

DOVE SI RICHIEDE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Parma – Cancelleria Volontaria Giurisdizione, piano terra, stanza 101  – P.le Corte d’Appello n. 1 - Parma (PR), 43121

È possibile accedere in Cancelleria ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, mediante prenotazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale al link ( https://parma-cittadino-gestionale.astalegale.net/webapp/login.aspx )

  • Collegarsi al sito web;
  • Nella Homepage cliccare il primo rettangolo blu, in alto a destra con dicitura “Prenotazione online appuntamenti – Ufficio settore civile del Tribunale”;
  • Iscriversi nella sezione “Area cittadino”;
  • Cliccare la casella “Volontaria Giurisdizione”;
  • Fissare l’appuntamento nella sezione “DEPOSITO ATTI E RITIRO COPIE

Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code né tempi morti di attesa.

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati:

  • Nome e cognome dell' istante/ degli istanti
  • recapito telefonico
  • indirizzo e-mail ed eventula indirizzo PEC.

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail, essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiedsta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre alla sansione del documento d'identità .

ORARIO SPORTELLO

Il martedì, mercoledì e venerdì, su appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore 11.30                              

INFORMAZIONI TELEFONICHE

Le informazioni telefoniche saranno fornite al pubblico dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8.30 alle ore 9.30 contattando il n. 05211968061 - 05211968037 - 05211968169

E-mail: cancvolontaria.tribunale.parma@giustizia.it

COSA OCCORRE

Sulla base della singola istanza promossa nell’interesse del soggetto interdetto/inabilitato dovrà essere allegata la necessaria documentazione giustificativa, come indicato in calce ai singoli fac-simile forniti nell’area “Modulistica”: ad esempio, l’eventuale testamento; la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; i preventivi delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; gli atti di causa; l’offerta della banca relativa all’investimento proposto; la bozza del contratto da stipulare.

COME SI SVOLGE

TUTELA

INVENTARIO:

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni dell’interdetto. L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

L’inventario deve essere redatto a ministero del Cancelliere del Tribunale ovvero di notaio delegato dal Giudice tutelare e depositato presso il Tribunale (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio del soggetto interdetto.

N.B. L’inventario, così come tutti gli atti riferiti alla tutela, è esente da contributo unificato, nonché da imposta di registro.

DOVERI DEL TUTORE:

Il tutore deve:

  • aver cura dell’interdetto;
  • rappresentare l’interdetto in tutti gli atti civili;
  • amministrare i beni dell’interdetto;
  • per quanto riguarda i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
  • procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto;
  • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (vd “Rendiconto incapace”).
  • rendiconto finale: il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni dell’interdetto e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare, il quale potrà concedere una proroga.

RENDICONTO

Entro il termine annuale, decorrente dall’assunzione dell’incarico, il tutore dovrà depositare il rendiconto della situazione sociale-sanitaria del soggetto sottoposto a tutela e della gestione economica, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale di Parma. E' un obbligo di legge in capo al tutore, il quale dovrà rispettarne la scadenza (non si viene avvisati dalla Cancelleria o dallo Sportello).

♦ CONTENUTI DEL RENDICONTO: nel rendiconto l’amministratore fornirà per iscritto al giudice tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario. Il rendiconto economico deve rappresentare la situazione patrimoniale della persona beneficiaria, presentando un riepilogo dei beni mobili e immobili posseduti, dei titoli, obbligazioni ecc. e delle entrate e le uscite del periodo considerato.

Al rendiconto andranno allegati i relativi documenti:

  • Copia dell'estratto conto corrente bancario/postale del periodo oggetto del rendiconto, su carta intestata della banca interessata o di Poste Italiane con indicazione della causale dei movimenti (entrate e uscite);
  • Copia dell'estratto conto del deposito titoli riferito al periodo;
  • Copia dei libretti di deposito bancari/postali/altro con indicazione dei movimenti riferiti al periodo;
  • Documentazione delle spese sostenute nel periodo rendicontato, (es. rette, mensa, trasporti, spese condominiali, stipendi e contributi badanti, spese mediche, viaggi/vacanze, fatture / ricevute fiscali, tasse e imposte, ecc.), laddove dette spese non siano descritte quali “Movimenti Dare” nell’estratto di conto corrente bancario.

A beneficio della semplificazione e dell’alleggerimento documentale dei fascicoli, le documentazioni afferenti spese sostenute per il mantenimento del/della tutelato/a (es. scontrini per acquisto generi alimentari, vestiario, beni di prima necessità) - se e nella misura espressamente autorizzata dal Giudice tutelare - non dovranno essere allegate al rendiconto, ma dovranno essere conservate dal tutore per essere presentate su eventuale richiesta del giudice tutelare.

N.B. I documenti già presenti nel fascicolo della tutela (es. visure catastali, situazione patrimoniale del/della tutelato/a ecc.) non dovranno essere presentati una seconda volta ma eventualmente dovrà essere segnalata al giudice tutelare la loro presenza nel fascicolo.

♦ DEPOSITO DEL RENDICONTO

Il rendiconto può essere presentato all’Ufficio del G.T. attraverso una delle seguenti modalità:

a) invio per raccomandata AR;

b) invio per posta elettronica ordinaria all’indirizzo cancvolontaria.tribunale.parma@giustizia.it con scansione del documento d’identità da allegare al testo della relazione di rendiconto;

N.B. Gli allegati devono essere scansionati in formato .pdf e non devono essere superiori a n. 3-4 file di massimo 25 pagine ciascuno.

Inoltre, per agevolarne l’acquisizione nel sistema informatico ministeriale, si richiede che i file da allegare al messaggio di posta elettronica siano elencati con ordine e ben descritti nel testo del messaggio che funge da nota di deposito

c) accesso fisico alla Cancelleria attraverso il sistema di prenotazione on-line presente sul sito del Tribunale.

E’ possibile accedere in Cancelleria ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, mediante prenotazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale, www.tribunale.parma.it seguendo le operazioni di seguito indicate:

Collegarsi al sito web;

1. Nella Homepage cliccare sulla voce “Per il cittadino”;

2. Selezionare la voce “Servizi online”– cliccare su “Prenotazione online appuntamenti - Uffici settore Civile del Tribunale -AREA CITTADINO

3. Iscriversi nella sezione “Area cittadino”;

4. Cliccare “Volontaria Giurisdizione”;

5. Fissare l’appuntamento nella sezione “RITIRO COPIE E DEPOSITO ATTI

Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code né tempi morti di attesa.

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati: Nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo PEC

Il giorno dell’appuntamento, il richiedente dovrà recarsi alla stanza 101 della Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale con la documentazione al fine di procedere al deposito.

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre dalla scansione del documento d’identità.

d) Per chi è abilitato all'accesso al PCT (o sistema REGINDE) il deposito del rendiconto è effettuato per via telematica. I documenti allegati devono essere elencati e numerati nel rendiconto. Eventuali istanze di liquidazione di indennità devono essere depositate con atto separato.

N.B. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale ed a rimozione immediata dall'ufficio di tutore/tutrice.

► ATTI NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO TUTELATO CHE RICHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE

Il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per i seguenti atti:

1. acquistare beni in favore del soggetto interdetto, eccettuati i beni mobili necessari per le sue esigenze quotidiane;

2. alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

3. riscuotere capitali, costituire pegni o ipoteche consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere  obbligazioni,  salvo  che  queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e  per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

4. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

5. fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;

6. fare compromessi e transazioni o accettare concordati;

7. promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie  di  nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie  o  di  sfratto  e  di azioni  per  riscuotere   frutti   o   per   ottenere   provvedimenti conservativi.

 N.B. Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.

A DECORRERE DAL 01 MARZO 2023 L’AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RILASCIATA ANCHE DAL NOTAIO ROGANTE SENZA NECESSITA’ DI RICHIESTA AL TRIBUNALE SALVO CHE PER GLI ATTI INDICATI AI PUNTI 6 E 7 (v. art.21 D. Lgs. n.149/2022 che attribuisce al notaio competenza concorrente con quella riservata all’autorità giudiziaria)


CURATELA                                       

  • a differenza della tutela, l’istituto della curatela non richiede in capo al curatore l’obbligo di redigere l’inventario dei beni del soggetto inabilitato;
  • a differenza della tutela, il curatore non è tenuto alla presentazione di un rendiconto annuale, né di un rendiconto finale di curatela.
  • Il curatore dovrà informare prontamente il Giudice Tutelare qualora abbia conoscenza di eventi che determinino la cessazione della curatela (es. morte dell’inabilitato, raggiungimento della maggiore età da parte del minore emancipato).

► ATTI NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO INABILITATO CHE RICHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE

 

  • L’inabilitazione conferisce al soggetto inabilitato la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.
  • L’inabilitato può con l'assistenza del curatore (senza autorizzazione del giudice tutelare) riscuotere i capitali, sotto la condizione di un idoneo impiego.
  • Il curatore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per i seguenti atti:
  1. acquistare beni in favore del soggetto interdetto, eccettuati i beni mobili necessari per le sue esigenze quotidiane;
  2. alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  3. riscuotere capitali, costituire pegni o ipoteche consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere  obbligazioni,  salvo  che  queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e  per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio
  4. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  5. fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;
  6. fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
  7. promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie  di  nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie  o  di  sfratto  e  di azioni  per  riscuotere   frutti   o   per   ottenere   provvedimenti conservativi.

A DECORRERE DAL 28 FEBBRAIO 2023 L’AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RILASCIATA ANCHE DAL NOTAIO ROGANTE SENZA NECESSITA’ DI RICHIESTA AL TRIBUNALE SALVO CHE PER GLI ATTI INDICATI AI PUNTI 6 E 7 (v. art.21 D. Lgs. n.149/2022 che attribuisce al notaio competenza concorrente con quella riservata all’autorità giudiziaria

 


DEPOSITO ATTI E RITIRO COPIE

Per il deposito di istanze (laddove non presentate tramite l’assistenza di un avvocato, il quale è tenuto al deposito telematico, tramite il sistema P.C.T) e per il ritiro delle copie richieste è possibile accedere alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, mediante prenotazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale, www.tribunale.parma.it, seguendo le operazioni di seguito:

Collegarsi al sito web;

  1. Nella Homepage cliccare sulla voce “Per il cittadino”;
  2. Selezionare la voce “Servizi online”– cliccare su “Prenotazione online appuntamenti - Uffici settore Civile del Tribunale -AREA CITTADINO
  3. Iscriversi nella sezione “Area cittadino”;
  4. Cliccare “Volontaria Giurisdizione”;
  5. Fissare l’appuntamento nella sezione “RITIRO COPIE E DEPOSITO ATTI

Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code né tempi morti di attesa.

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati:

-Nome e cognome,

-Recapito telefonico;

-Indirizzo e-mail;

-Numero di ruolo R.G.V.G. della tutela/curatela;

-Numero di copie richieste.

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente si dovrà recare, munito della ricevuta di appuntamento, alla stanza n. 101 della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail.

COSTI

 

Per il deposito di tutte le istanze nell’interesse di soggetti interdetti e inabilitati:

  • N.B.  sono esenti da bollo le istanze depositate nell’interesse di soggetti sottoposti a tutela/curatela, fatta eccezione per quelle previste agli artt. 375 c.c. e 747 c.p.c. (autorizzazione alla vendita di beni ereditari)
  • N.B. tutti i procedimenti nell’interesse di interdetti/inabilitati sono esenti da contributo Unificato e da imposta di registro.

Per il ritiro di copie:

Per i diritti di copia è richiesto il pagamento di un importo variabile, da effettuarsi tramite sistema PagoPA, a seconda del numero di pagine:

Da 1 a 4 pagine: euro 11,80;

Da 5 a 10 pagine: euro 13,78;

Da 11 a 20 pagine: euro 15,71;

Da 21 a 50 pagine: euro 19,66;

Da 51 a 100 pagine: euro 29,48;

Oltre 100 pagine: euro 29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100.

N.B. Per il rilascio di copia urgente (entro due giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento del Giudice) i diritti dovuti sono triplicati.

N.B. :  Il pagamento  dei diritti di copia e di certificazione può essere corrisposto solo telematicamente, con le modalità di pagamento previste dall'art.5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82 ( Tramite PagoPA  accedendo al link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp  selezionando la voce ALTRI PAGAMENTI → NUOVO PAGAMENTO ) 

Per informazioni accedere al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link:  https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC433 .

 

Allegati
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