Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario, i quali vogliano vendere o compiere atti di straordinaria amministrazione (permuta, transazione, locazione, costituzione di garanzie reali) sui beni ereditari, hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice delle successioni. La regola riguarda sia i beni immobili che i beni mobili (solo per questi ultimi, entro 5 anni dall'accettazione) e serve ad impedire che siano pregiudicati gli interessi di creditori e legatari.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede risponderà dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.
ALTRI CASI
Richiedono l’autorizzazione del Giudice delle Successioni anche gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (460 cod. civ.), o dal curatore dell'eredità giacente (531 cod. civ.), ai beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (694 cod. civ.), nonché a quelli amministrati dall'esecutore testamentario (703, comma 4, cod. civ.); ai beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt. 641 ss. c.c.
L’autorizzazione alla vendita di beni di eredità accettata con beneficio di inventario è necessaria per tutto il tempo che dura la fase di eredità beneficiata.
I beni mobili perdono la natura di beni ereditari dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, sicché l’autorizzazione del Tribunale non è necessaria dopo che sia trascorso tale periodo (art. 493, comma 2, cod. civ.).
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte.
Nel caso in cui i beni ereditari appartengano a minori sottoposti a tutela, interdetti o inabilitati, deve essere previamente sentito il giudice tutelare (vedi scheda Autorizzazione a vendere beni di proprietà di incapace)
Analogamente il parere del Giudice Tutelare è richiesto per l’autorizzazione a vendere beni ereditari per conto di soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 493 Codice Civile.
Art. 747 e ss. Codice di Procedura Civile
CHI PUO'RICHIEDERLOL’erede che ha accettato con beneficio d’inventario.
DOVE SI RICHIEDEPresso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Parma – Cancelleria Volontaria Giurisdizione, piano terra, stanza 101 – P.le Corte d’Appello n. 1 - Parma (PR), 43121
È possibile accedere in Cancelleria ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, mediante prenotazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale al link ( https://parma-cittadino-gestionale.astalegale.net/webapp/login.aspx )
Collegarsi al sito web;
Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code né tempi morti di attesa.
Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati:
N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre dalla scansione del documento d’identità.
ORARIO SPORTELLO
Il martedì, mercoledì e venerdì, su appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore 11.30
INFORMAZIONI TELEFONICHE
Le informazioni telefoniche saranno fornite al pubblico dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8.30 alle ore 9.30 contattando il n. 05211968169 - 05211968037 - 05211968153
E-mail: cancvolontaria.tribunale.parma@giustizia.it
COSA OCCORRE
Il giorno dell’appuntamento il richiedente - oltre al ricorso al Giudice della successione e relativa nota iscrizione (codice oggetto 420311) - dovrà presentarsi con la seguente documentazione:
N.B. Se l'autorizzazione è richiesta per minori/interdetti/inabilitati o soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, è necessaria la copia conforme del previo parere del Giudice Tutelare qualora il Giudice Tutelare territorialmente competente (residenza del minore ecc.) sia diverso da quello di Parma (esempio: minore residente a Bologna previo parere del Giudice Tutelare di Bologna).
COME SI SVOLGELa domanda, va presentata con ricorso al Tribunale ordinario del luogo di ultima residenza o di ultimo stabile domicilio del defunto (luogo di apertura della successione) c/o la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello.
RITIRO COPIE
Per il ritiro delle copie richieste è possibile accedere ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO mediante prenotazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale al link ( https://parma-cittadino-gestionale.astalegale.net/webapp/login.aspx )
Collegarsi al sito web;
Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati:
MONITORAGGIO STATO DELLA PROCEDURA
Una volta iscritta al ruolo la causa, per controllare lo stato della procedura – al fine di prendere appuntamento per il ritiro di copie - è necessario seguire uno dei seguenti procedimenti:
1) Scaricare l’app “GIUSTIZIA CIVILE” – selezionare “TRIBUNALE DI PARMA” – registro “VOLONTARIA GIURISDIZIONE” – Ricerche “RUOLO GENERALE”
Si potrà vedere lo stato del fascicolo, tranne i dati personali.
OPPURE
2) Collegarsi a “PST GIUSTIZIA” – “CONSULTAZIONE PUBBLICA DEI REGISTRI selezionando la Regione (Emilia-Romagna) – “UFFICI GIUDIZIARI” (Tribunale di Parma) – “REGISTRO” (Volontaria Giurisdizione) – “CONSULTA”.
In forza di tale consultazione – con una delle sopra dette modalità alternative - si potrà vedere lo stato del fascicolo, tranne i dati personali e le parti.
Nella parte “STORICO FASCICOLO” si controllerà lo stato della procedura e, solo quando l'atto risulti tornato dalla Conservatoria, sarà possibile prendere ulteriore appuntamento per il ritiro delle relative copie.
N.B. : il numero di R.G. necessario per il monitoraggio della procedura è ottenibile con preventiva richiesta di informazione all’indirizzo email:
cancvolontaria.tribunale.parma@giustizia.it, indicando nella stessa
COSTI
Per il ricorso per la nomina del Pubblico Ufficiale Incaricato
Per il deposito del ricorso:
Per il ritiro delle copie:
Per ogni copia richiesta, sono necessarie:
N.B. : Il pagamento dei diritti forfettizzati di notifica (€ 27) , del contributo unificato, dei diritti di copia e di certificazione può essere corrisposto solo telematicamente, con le modalità di pagamento previste dall'art.5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82 ( Tramite PagoPA accedendo al link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp selezionando la voce ALTRI PAGAMENTI → NUOVO PAGAMENTO )
Per informazioni accedere al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link: https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC433 .